LE TUTELE PER CHI ACQUISTA UN IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE
Per tutelare gli acquirenti degli immobile dal rischio di situazioni di crisi delle imprese costruttrici (fallimenti e altre procedure concorsuali), con il rischio di pesanti conseguenze economiche (si rischia di non diventare proprietario dell’immobile e di non riuscire a recuperare gli acconti versati) , il legislatore molto opportunamente ha promulgato il d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
Ora nel dettaglio analizzeremo in maniera le principali tutele. In primis il costruttore è obbligato ,pena la nullità del contratto, per gli acconti versati prima del contratto definitivo di compravendita a rilasciare a favore dell’acquirente una fideiussione rilasciata da una banca, da un assicurazione o da un altro intermediario finanziario abilitato. Questo è un evidente vantaggio per l’acquirente che in caso di situazione di crisi del costruttore rientrerà in possesso delle somme anticipate dal costruttore in tempi rapidi. Inoltre la citata legge riconosce all’ acquirente che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale, il diritto di prelazione nel caso di vendita all’asta dell’immobile nel corso di una procedura esecutiva ( il diritto di prelazione è riconosciuto anche nell’ipotesi che l’acquirente abbia ottenuto il rimborso delle somme anticipate dal fideiussore.)
Un’altra tutela prevista dalla citata legge è la seguente: il costruttore il giorno previsto per il rogito notarile dovrà consegnare una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale che garantisca l’acquirente dai rischi di danni materiali e diretti , compresi i danni ai terzi derivanti da rovina parziale o totale dell’ edificio o per gravi difetti delle opere che si siano manifestati successivamente alla stipula del rogito notarile.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ad una agenzia immobiliare o al Vs. notaio di fiducia.
Auguro a tutti voi una buona navigazione in questo splendido blog.
Dott. Mauro Terazza