Il rogito notarile è l’atto pubblico di una compravendita immobiliare.
E’ redatto da un notaio che, come pubblico ufficiale, autentica la sottoscrizione delle parti per la trascrizione dell’atto di compravendita alla conservatoria dei registri immobiliari (art.2659 cc.).
L’atto notarile in sé è detto documento rogato.
Deve essere ricevuto dal notaio in presenza delle parti.
Il notaio ha l’obbligo di accertare l’identità delle parti e di redigere l’atto pubblico nella forma prevista dalle leggi notarili.
Il rogito notarile è l’atto conclusivo di una compravendita immobiliare, il momento in cui l’immobile passa dal venditore all’acquirente (nuovo proprietario).
Generalmente è redatto da un notaio di fiducia dell’acquirente.
Nel rogito notarile sono indicati sia i dati delle parti che quelli dell’immobile.
Dal punto di vista giuridico il rogito è la stipula del contratto definitivo, ossia l’atto di vendita che determina il trasferimento di proprietà dal venditore al compratore.
In genere è preceduto dalla stipula di un contratto preliminare (compromesso) in cui le parti si obbligano reciprocamente a stipulare l’atto di vendita.
Tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano già trovato un accordo, è anche possibile saltare il compromesso e sottoscrivere direttamente il contratto di compravendita.
Importante è sapere chi il Notaio, oltre che a leggere soltanto il testo del rogito, deve anche spiegarlo in ogni sua parte, ricordiamo che l’acquisto di un immobile non è paragonabile all’acquisto di una maglietta, merita un po’ più di attenzione.
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Geom. Paolo Terazza